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Il M5S chiede al sindaco Di Paola un ordinanza per impedire i distacchi fognari di Girgenti Acque


Dopo la sentenza del TAR, che ha stabilito che Girgenti Acque, non può disattivare i collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità, l’Assemblea permanente del Movimento Cinque Stelle Sciacca chiede al Sindaco della nostra città di provvedere immediatamente a emettere identica ordinanza per scongiurare possibili emergenze sanitarie, così come hanno già fatto i sindaci del M5S di Favara e Porto Empedocle.

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La sentenza, che noi di Fatti e Avvenimenti abbiamo rintracciato presso il Comune di Grotte, ha di fatto “stroncato” l’arroganza e la supponenza con la quale il gestore idrico tratta i suoi utenti.

Motivi di doglianza, con cui Girgenti Acque ricorreva contro l’ordinanza del sindaco di Grotte.

  1. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 50 e 54 del d.lgs.vo n. 267 del 2000; dell’art. 69 dell’ORELL; dell’art. 3 della 1. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e sviamento dalla causa tipica. Violazione dell’art. 3 della 1. n. 241 del 1990 e difetto di motivazione.
  2. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto dei presupposti. Violazione della convenzione di gestione e del regolamento di utenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1565 c.c..
  3. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto dei presupposti. Violazione: degli artt. 11 e 12 della 1. n. 36 del 1994; del d.lgs.vo n. 152 del 2006.

All’udienza del 20 dicembre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Con il primo motivo si deduce che non sussisterebbero i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente come disciplinati dagli artt. 50 e 54 del TUELL.

La doglianza è infondata. Invero, l’ordinanza impugnata è stata adottata in quanto nel Comune di Grotte vi era un elevato numero di morosi e la ricorrente aveva deciso di procedere al distacco degli allacci fognari. Tale decisione non trovava, però, fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l’allaccio idrico e non anche per quello fognario.

Ne deriva che veniva in considerazione una situazione imprevedibile che: coinvolgeva un elevato numero di soggetti; non poteva essere fronteggiata con gli strumenti ordinari; poteva dar luogo a un grave pericolo per la salute pubblica.

Non sussisteva, infatti, nessuna alternativa per lo sversamento dei reflui come si verifica per l’approvvigionamento dell’acqua, relativamente alla quale il regolamento di utenza prevede, infatti, espressamente la possibilità del distacco nel caso di morosità. Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, con i quali si deduce che sussisterebbe sviamento dalla causa tipica in quanto l’ordinanza contestata avrebbe illegittimamente inciso sul rapporto contrattuale intercorrente tra la ricorrente e gli utenti del servizio fognario e che si sarebbero illegittimamente addossati alla ricorrente oneri e costi che non le competevano. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, come detto, il Sindaco del Comune di Grotte ha inteso semplicemente scongiurare il pericolo di un’emergenza sanitaria.

Queste le motivazioni con cui il TAR, ha respinto il ricorso di Girgenti Acque, sentenziando l’illegittimità del distacco del servizio fognario.

A fronte di ciò, l’Assemblea permanente del Movimento Cinque Stelle Sciacca quindi con il seguente comunicato, – sotto riportato – chiede al sindaco Fabrizio Di Paola, di emettere un ordinanza simile a quella del sindaco di Grotte.

“Una recente sentenza del Tar, dando ragione a una ordinanza del Comune di Grotte, afferma che Girgenti Acque non può disattivare i collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.

Per il Tribunale amministrativo regionale la decisione di staccare i collegamenti fognari “non trovava fondamento giustificativo nel regolamento d’utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l’allaccio idrico e non anche per quello fognario“. Distacco che, secondo i giudici amministrativi,“poteva dar luogo a un grave pericolo per la salute pubblica. Non sussisteva, infatti, nessuna alternativa per lo sversamento dei reflui come si verifica per l’approvvigionamento dell’acqua, relativamente al quale il regolamento di utenza prevede, infatti, espressamente la possibilità del distacco in caso di morosità“. “Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – si legge nella sentenza – il sindaco del Comune di Grotte ha inteso semplicemente scongiurare il pericolo di un’emergenza sanitaria“.”