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Processo Ruby ter: Silvio Berlusconi assolto. Per i giudici non c’è stata corruzione

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Assolti anche tutti gli altri 29 imputati del processo

I giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano, dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore, hanno assolto Silvio Berlusconi dall’accusa di aver pagato le giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis. Oltre al leader di Forza Italia, assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, sono stati assolti, – qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori – anche tutti gli altri 29 imputati del processo. Tra loro c’erano anche le 21 giovani ex ospiti delle serate di Arcore, compresa Karima el Mahroug, detta appunto Ruby, che uscendo dall’Aula  ha commentato: “Ruby è stata tutta un’invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo”.

Soddisfatto dell’esito del processo l’avvocato Federico Cecconi Difesore di Berlusconi: “E’ un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!”, facendo riferimento anche alle precedenti assoluzioni per i due filoni a Siena e Roma.

Con questa sentenza si chiude un processo durato sei anni nel quale la procura di Milano accusa il Silvio Berlusconi di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un’accusa da cui l’ex premier si è sempre difeso parlando di “generosità” per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un’inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.

La motivazione con cui i giudici hanno assolto Berlusconi e gli altri 28 imputati, si può sintetizzare nel fatto che le ragazze andavano ascoltate in veste di indagate e non di testimoni. Questo “errore” della procura ha fatto venire meno sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari: “La falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Se viene assunto come ‘testimone’ un soggetto che non poteva rivestire tale qualità perché sostanzialmente raggiunto da indizi per il reato per cui si procede o per altro ad esso connesso, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false – spiegano i giudici – è esplicitamente esclusa”. La corruzione in atti giudiziari “sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale. Per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume un pubblico ufficio e le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il giudice chiamato ad accertare la fattispecie correttiva deve verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone”.