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Sciacca diventa Sciacca Terme? Oggi All’Ars si discute la legge dell’on. Mangiacavallo del M5S per cambiare i nomi delle città termali


È in discussione oggi in Sala d’Ercole il Disegno di Legge Mangiacavallo sulla facilitazione di cambio di denominazione dei Comuni Termali.

Il disegno di legge, a firma del deputato saccense campione di preferenze, Matteo Mangiacavallo e di tutti i parlamentari del M5S della precedente legislatura (XVI), una volta approvato, consentirà a tutti i Comuni in cui insistono insediamenti termali  – come Sciacca, Acireale, Termini Imerese, Montevago – di aggiungere la parola “Terme” alla propria denominazione con procedura facilitata.

Secondo la legge in discussione oggi infatti, sarà possibile variare denominazione con delibera del Consiglio Comunale bypassando la procedura classica con ricorso al referendum.

L’On. Matteo Mangiacavallo, proponente e primo firmatario del DDL ha però dichiarato: “Chiaramente, auspico che prima di cambiare denominazione nei Comuni di Sciacca e Acireale, si provveda alla riapertura delle Terme.

Di seguito riportiamo integralmente la relazione al DDL:

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.

Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono: a) l’istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; b) l’incorporazione di uno o più comuni nell’ambito di altro comune; c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo; d) l’aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine. 2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch’esse soggette a referendum sentita la popolazione dell’intero comune. Finalità della proposta di legge è quella di consentire ai comuni termali di aggiungere al proprio nome la dizione “termale”, sostituendo la consultazione referendaria con una semplice delibera del consiglio comunale (adottata a maggioranza dei 2/3).

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera che decide il cambio del nome del Comune i cittadini potranno esprimere il proprio dissenso mediante la presentazione di una petizione (sottoscritta almeno da 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali di quel comune). Il disegno di legge, quindi, si limita ad aggiungere all’art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 il comma 2-bis: 2-bis.

Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l’aggiunta della parola ‘terme’ alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell’albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell’ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all’adesione alla modifica di denominazione.

La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.