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Stop ai Pass vaccinali, Garante Privacy al Governo: “non tutela i diritti e le libertà delle persone”


Il Garante Privacy ferma la norma appena approvata sui pass vaccinali perché non tutela i diritti e le libertà delle persone e chiede una modificare in vista della riapertura degli spostamenti da lunedì 26 aprile

Per il Garante della Privacy, la norma appena approvata per la creazione e la gestione delle “certificazioni verdi”, i cosiddetti pass vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. Quello del Garante della protezione dei dati personali è un avvertimento formarle al governo ed un invito ai ministeri competenti per adoperarsi in “un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”.

Diverse le osservazioni del Garante, in primis il cosiddetto “decreto riaperture” non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed e’ gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali.

Inoltre è in contrasto con quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il decreto infatti non definisce con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee.

Ed ancora, nella norma non viene specificato chi è il titolare del trattamento dei dati, in violazione del principio di trasparenza, rendendo cosi’ difficile se non impossibile l’esercizio dei diritti degli interessati: ad esempio, in caso di informazioni non corrette contenute nelle certificazioni verdi.

Infine il sistema prevede un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione. Per garantire, ad esempio, la validità temporale della certificazione, sarebbe stato sufficiente prevedere un modulo che riportasse la sola data di scadenza del green pass, invece che utilizzare modelli differenti per chi si è precedentemente ammalato di Covid o ha effettuato la vaccinazione.

La norma che il governo si appresta a varare, soprattutto nella fase transitoria, rischia di contenere anche dati inesatti o non aggiornati con gravi effetti sulla libertà di spostamento individuale e dulcis in fundo non sono infine previsti tempi di conservazione dei dati né misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza.

Poi la “bacchettata” finale al Governo: le gravi criticità rilevate dal Garante si sarebbero potute risolvere preventivamente e in tempi rapidissimi se, come previsto dalla normativa europea e italiana, i soggetti coinvolti nella definizione del decreto legge avessero avviato la necessaria interlocuzione con l’Autorità, richiedendo il previsto parere, senza rinviare a successivi approfondimenti.

Da lunedì 26 aprile rilievi a parte, con l’entrata in vigore del nuovo decreto riaperture verrà introdotta la nuova certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10 del Dl, e che servirà come pass per spostarsi tra le regioni arancioni e rosse.

Ecco in sintesi cosa prevede il green pass per viaggiare:

ha validità di sei mesi per i vaccinati, sei mesi per i guariti e solo 48 ore con tampone negativo.

Queste le sanzioni applicate del decreto riaperture che prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde.

Alle sanzioni è dedicato l’articolo 13.

  • “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020.
  • Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo.
  • Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19″.

A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità: “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2”.

Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.