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All’alcol test “NULLO” anche se positivo se non si è avvertiti del prelievo: 54enne assolto


Le “50 sfumature” delle leggi italiane… ma forse l’associazione di idee con la nota pellicola è riduttiva. In Italia non basta commettere un reato per potere essere condannati, poi bisogna rispettare gli innumerevoli cavilli legali per poterlo dimostrare. Ed ecco un esempio esaustivo.

Se al pronto soccorso ad un “tizio” coinvolto in un incidente stradale viene fatto il prelievo del sangue per accertare se ha fatto uso di alcool o droga, l’interessato deve essere avvisato, perché trattandosi di “atto irripetibile”, deve avere la facoltà di poter nominare un avvocato difensore, che assista alle operazioni. Se tale disposizione non viene rispettata, l’esito dell’accertamento non avrà alcun valore processuale.

Non è una norma ipotetica, ma quanto ha sentenziato il giudice monocratico di Marsala, Lorenzo Chiaramonte, assolvendo Maurizio Gagliano, 54 anni, di Partanna (Tp), nonostante nel sangue di Maurizio Gagliano fu trovato un tasso di alcool di 2,30 grammi per litro, superiore al limite previsto dalla legge, che è di 1,50 per litro di sangue. Per la cronaca, non risultò presenza di sostante stupefacenti.

Il fatto risale all’aprile del 2014, quando l’uomo, a seguito di un incidente avvenuto sull’autostrada “A29”, fu trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. La polizia stradale di Trapani, che si occupo dell’incidente, chiese ai medici di effettuare l’esame del sangue sul ferito, senza però avvertirlo sui suoi diritti difensivi.

Così, l’avvocato Enza Pamela Nastasi, difensore di Gagliano, in tribunale l’ha avuta vinta facile: “Tale avvertimento – spiega l’avvocato – è ritenuto obbligatorio tutte le volte in cui l’esame ematico viene effettuato non perché ritenuto necessario dai medici a fini diagnostici, ma in quanto richiesto dalle forze dell’ordine”. Fatto!! basta un cavillo.. che ce vò.