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Dal 1° gennaio entra in vigore l’assegno di inclusione: ecco chi ne ha diritto

Il 13 dicembre 2023 è cessato definitivamente reddito di cittadinanza e dal primo gennaio è entrato in vigore l’assegno di inclusione che coinvolge una platea più ridotta di cittadini e segue l’introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro partito il 1° settembre 2023


Da lunedì 1 gennaio 2024 è entrato infatti in vigore l’assegno di inclusione, il primo step era già scattato il 18 dicembre scorso con la possibilità di presentare la domanda nella sezione dedicata del sito dell’Inps (www.inps.it) utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. Dal 1° gennaio la richiesta può essere inoltrata anche attraverso i Caf, i Centri di assistenza fiscale. 

L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di alcuni requisiti e può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività. In particolare, è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

L’assegno viene erogato ogni mese attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico. Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
  • L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.

L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del Patto e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai servizi sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni. A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai servizi sociali se considerati non attivabili. I soggetti che fanno parte di un nucleo familiare beneficiario dell’assegno, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.