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Legge & Diritto. Bolletta Tari con errori? Ecco come contestare il pagamento

Può capitare di ricevere una bolletta della Tari che contenga errori e quindi sorge il problema di doverla contestare in toto o solo in parte, ma per farlo e non incorrere in sanzioni occorre rispettare la procedura dedicata

Contestare la bolletta della Tari si può e per farlo le strade da seguire sono solo due: o facendo istanza di autotutela direttamente presso il Comune oppure presentando ricorso al giudice tributario. I tributi locali prima delle riforma erano riscossi da Equitalia, adesso è subentrata l’Agenzia Entrate Riscossione, anche se alcuni Comuni hanno scelto di delegare la riscossione dei propri ruoli a società di riscossione private (i cosiddetti Esattori o Agenti per la riscossione esattoriale) che tuttavia hanno gli stessi poteri dell’Agenzia Entrate Riscossione.

I motivi per contestare il pagamento della Tari possono doversi come ad esempio: l’immobile è stato venduto, gli estimi catastali sono errati, non sono state applicate le detrazioni, c’è stato errore di calcolo o di persona ecc…

Vediamo nel dettaglio come procedere

La prima azione da fare è notificare la richiesta di autotutela al Comune, che nel caso della Tari è l’ente creditore, ossia il soggetto a cui dobbiamo pagare il tributo. Con l’autotutela chiediamo al Comune di annullare in tutto o in parte il pagamento. Se il Comune accoglie l’istanza, invierà all’Agente della Riscossione esattoriale (che per alcuni comuni è Agenzia Entrate Riscossione e l’ente della riscossione provvederà a cancellarlo.

Attenzione però, se l’Agente della Riscossione esattoriale non riceve l’ordine di cancellazione, è obbligato per legge a procedere con la riscossione e questo perché l’Ente si occupa solo di incassare la somma e non ha competenze in merito all’accertamento e alle contestazioni del tributo.

Non c’è un termine entro cui presentare istanza di autotutela, ma è sempre consigliabile farla entro 30 giorni dalla data di ricezione, oppure si può presentare la richiesta anche dopo aver pagato la Tari e se l’autotutela sarà accolta, riceveremo il rimborso.

Precisato ciò, vediamo come procedere. L’istanza di autotutela va presentata in carta semplice direttamente all’ufficio tributi del Comune di residenza, indicando:

  • le proprie generalità e codice fiscale;
  • l’affermazione che è stata ricevuta la richiesta di pagamento della Tari, con indicazione della data di notifica;
  • la motivazione per cui si richiede la rettifica o l’annullamento della richiesta stessa;
  • la formale richiesta di rettifica o annullamento;
  • i documenti che si allegano all’istanza (fotocopia della carta di identità e della richiesta di pagamento);
  • il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
  • data e firma.

Attenzione: l’istanza di autotutela non sospende né i termini per il pagamento, né quelli per presentare ricorso al giudice tributario. Significa che se abbiamo fatto richiesta di autotutela, non siamo dispensati dall’obbligo di pagare la tassa entro il termine indicato. Inoltre non verranno sospesi i 60 giorni entro cui possiamo fare ricorso al giudice contro la richiesta di pagamento: se scadono, non potremo più farlo in futuro.

Il secondo modo per contestare la bolletta della Tari, è presentare un ricorso al giudice tributario ossia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado

Questo ricorso va fatto entro 60 giorni della notifica della richiesta di pagamento della Tari o della cartella di pagamento dell’Agente della Riscossione Esattoriale. IL ricorso al giudice tributario può essere fatto anche se abbiamo già fatto presentato l’istanza di autotutela al Comune, e viceversa, 

La corretta procedura è spiegata sulla bolletta di pagamento sulla quale è indicato anche a quale giudice ci si deve rivolgere. Competenti in materia di tributi sono infatti le Corte di Giustizia tributaria di primo grado. Col ricorso inizieremo quindi un procedimento giudiziale che si concluderà con la sentenza del giudice stesso. Alla Corte di Giustizia Tributaria si può anche chiedere di sospendere l’esecuzione della richiesta di pagamento fino all’emissione della sentenza.

Sia l’istanza di autotutela che il ricorso al giudice, come abbiamo già detto non sospendono l’obbligo di pagamento, quindi anche abbiamo avviato i ricorsi non siamo ancora esonerati dall’obbligo di versare la Tari, almeno fino a quando il Comune o il giudice non si saranno pronunciati. Per questo motivo, se abbiamo ricevuto dall’Esattore una richiesta di pagamento, possiamo chiedere a questo ente di sospendere il procedimento di riscossione fino a quando il Comune non verificherà se la nostra opposizione è legittima o meno. L’istanza di sospensione, però, può essere fatta solo in determinati casi:

  • pagamento effettuato prima della consegna del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dal Comune;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è diventato esecutivo;
  • sospensione amministrativa (del Comune) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa del Comune, emessa in un giudizio al quale l’Esattore non ha preso parte.

La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione (ad esempio la cartella di pagamento), direttamente presso uno sportello dell’Esattore. In alternativa, l’istanza può essere presentata:

  • online (dal sito dell’Agente di riscossione esattoriale);
  • tramite posta elettronica (all’indirizzo presente sul modulo);
  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il modulo prestampato si trova sul sito della società di riscossione ed è liberamente scaricabile. In alcuni casi se il Comune non si pronuncia entro 220 giorni, la nostra richiesta si considera accolta e il ruolo verrà annullato.

Legge & Diritto è una rubrica a cadenza quindicinale.