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Legge & Diritto. Troppi debiti: ecco quando e come il creditore può avviare il pignoramento

Può capitare di non potere onorare i propri debiti e il creditore mette in atto il pignoramento dei beni o dello stipendio del debitore, ma deve farlo rispettando la procedura prevista dalla legge

Il pignoramento è una procedura legale che serve per recuperare un credito, ma bisogna attenersi a specifiche condizioni imposte dalle norme vigenti. Il processo di pignoramento è la protezione legale a disposizione dei creditori per riavere il dovuto da chi si trova nella situazione di non potere fare fronte alle proprie obbligazioni.

La procedura del pignoramento può essere fatta direttamente dal creditore o  da parte di società di recupero crediti e in questo secondo caso può succedere di ricevere richieste non proprio legali o addirittura minacce. Si tratta di soggetti che vengono incaricati dai creditori per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto, esercitando pressione sui debitori.

Vediamo con ci si può difendere. Innanzitutto  le semplici telefonate di sollecito o le lettere (non raccomandate) inviate dal recupero crediti non hanno valore legale e non comportano la possibilità, per il creditore, di procedere subito al pignoramento.

Se invece si riceve una raccomandata con la formale richiesta di pagamento della somma dovuta, si tratta di un atto in grado di interrompere la prescrizione (art. 2943 cod. civ.), cioè il decorso del tempo necessario perché il credito si estingua, il primo step per arrivare a pignorare i beni del debitore è fatto, ma non basta. Il creditore infatti deve essere in possesso di un valido titolo esecutivo, ovvero un documento che attribuisce il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di un individuo, che insieme allatto di precetto, deve essere notificato al soggetto che deve pagare.

Sono titoli esecutivi:

  • la sentenza di condanna a pagare una somma di denaro;
  • il decreto ingiuntivo che non incontra opposizione o è dichiarato immediatamente esecutivo (articoli 642, 647 e 648 del c.p.c.). Si tratta di un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di pagare quanto dovuto;
  • alcune ordinanze;
  • il verbale di accordo giudiziale o extragiudiziale reso esecutivo dal giudice (per esempio, quello previsto dall’art. 410 c.p.c. per il processo del lavoro).

Un titolo esecutivo può anche nascere al di fuori di un procedimento giudiziario, denominandosi in tal caso titolo stragiudiziale. Esempi di titoli esecutivi stragiudiziali includono la cambiale e altri titoli di credito (come l’assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate che si riferiscono esclusivamente all’obbligazione di pagare una somma di denaro, nonché l’atto redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a farlo (art. 474 c.p.c.).

Il titolo, munito di una speciale formula denominata esecutiva, deve essere notificato al debitore tramite l’atto di precetto che rappresenta la comunicazione formale attraverso la quale il creditore richiede al debitore di soddisfare l’impegno derivante dal titolo esecutivo, assegnandogli un termine minimo di 10 giorni per farlo. Questa richiesta include l’avviso che, in caso di inadempienza, si procederà con un’azione di esecuzione forzata, come specificato nell’art. 480 c.p.c..

Pertanto, l’azione di esecuzione forzata, inclusa la possibilità di pignoramento, può avvenire soltanto dopo la notifica di questo atto al debitore e qualora non vi sia adempimento da parte sua.

L’atto di precetto può essere notificato al debitore insieme al titolo esecutivo o separatamente da esso. In questo secondo caso, tra le due notifiche deve intercorrere un periodo minimo di 10 giorni.

Ma anche con il pignoramento il debitore può colpire tutti beni del creditore

Ecco dunque, in caso di debiti, quando scatta il pignoramento: occorre che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.

Il pignoramento si articola in tre tipologie distinte, in base alla natura dei beni che ne formano oggetto, ciascuna disciplinata da specifiche norme procedurali. Le modalità includono:

  • il pignoramento di beni mobili (art. 513 c.p.c.), che riguarda gli oggetti mobili posseduti dal debitore, quali denaro in contanti, gioielli, mobili pregiati, opere d’arte, veicoli, e così via;
    il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che si concentra sugli immobili di proprietà del debitore, inclusa la residenza principale. Sebbene anche l’abitazione principale possa essere oggetto di pignoramento nei casi di debiti tra privati, ciò avviene con certe restrizioni e tempistiche che spesso rendono questa opzione meno vantaggiosa per il creditore, il quale potrebbe preferire altre vie;
  • il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), che si riferisce ai crediti che il debitore ha nei confronti di terzi.All’interno di questa categoria si inseriscono casi specifici come il pignoramento di conti correnti (sia bancari che postali) oppure di stipendi o pensioni.

Esistono, tuttavia, delle limitazioni stabilite per salvaguardare il debitore. Ad esempio, sono esenti da pignoramento le indennità di disoccupazione e le pensioni di invalidità. Nel caso del pignoramento dello stipendio, la quota sottratta forzatamente non può eccedere un quinto dell’importo totale percepito. Per quanto riguarda le pensioni, il pignoramento è possibile solo sulla parte che supera l’importo della pensione minima.

Infinenel pignoramento di beni mobili all’interno dell’abitazione, alcuni oggetti essenziali come il letto e la cucina sono considerati non pignorabili e, di conseguenza, esclusi dalla procedura.