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Sciacca. Conguaglio idrico retroattivo, Scaduto alla Valenti: nuova delibera illegittima come precedente

Il presidente Del Centro Studi De Gasperi di Sciacca Avv. Stefano Antonio Scaduto ha inviato un’istanza al Presidente dell’Ati, Francesca Valenti, e a tutti i Sindaci dell’ATI di Agrigento, con la quale comunica l’illegittimità della nuova delibera sull’aumento retroatttivo della tariffa

“Avendo esaminato la recente delibera dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento n. 1 del 16.02.2021 – scrive Scaduto – avente per oggetto ‘fatturazione tariffaria a conguaglio: determinazioni in ordine alla decorrenza ed alle modalità dì riscossione’ abbiamo evidenziato l’illegittimità di tale delibera per gli stessi motivi per cui avevamo evidenziato in data 21.12.2020 con Pec inviata al Presidente dell’ ATi Francesca Valenti, l’illegittimità della delibera ATi n. 3 del 8 giugno 2020 chiedendone l’annullamento e non ricevendo risposta alcuna dalla Presidente dell’ATI”.

“Infatti, – continua Il presidente Del Centro Studi De Gasperi – anche la delibera n. 1 del 16.02.2021 che fa decorrere i conguagli tariffari, stabiliti dalla precedente delibera ATI n. 3 /2020, dal 1 gennaio 2019, continua a violare il principio di legge di irretroattività delle tariffe relative ai corrispettivi idrici. che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (fra le numerose pronunce Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09/09/2008 n° 4301) secondo cui “E’ corretto raccordare l’obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario, restando esclusa la possibilità di riferirsi a qualunque periodo precedente”.

L’avv. Scaduto Scaduto conclude che “sia la recente delibera dell’Ati n. 1 del 16.02.2021 che la delibera ATI n. 3 dell’8 giugno 2020, presentano identici profili di illegittimità, con danno a tutti gli utenti del servizio idrico di tutti i Comuni facenti parte del Libero Consorzio di Agrigento, e pertanto se ne è chiesta con l’istanza odierna l’immediato annullamento”.

In conclusione riteniamo che imporre conguagli tariffari retroattivi ai cittadini-utenti del Servizio idrico nella ex provincia di Agirgento, oltre ad essere in violazione di legge, rappresenta una vera e propria beffa per gli utenti del servizio, considerato che gli utenti hanno subito e continuano spesso a subire disservizi e disagi per l’inefficienza del Gestore del Servizio idrico, una beffa aggravata dal periodo di grave crisi economica che molti cittadini stanno vivendo a causa della pandemia in corso. Nella delibera ATI n. 1 del 16.02.2021 si fa riferimento alla necessità di voler venire incontro ai cittadini utenti, ma con riferimento a tale obbligo morale, esiste un solo modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini utenti del servizio idrico, in tale periodo di grave crisi economica causato dalla pandemia, ed è il rispetto del principio di legge della irretroattività dei corrispettivi del servizio idrico, i quali possono essere applicati solo per l’avvenire.

Infine Scaduto chiede al Presidente dell’ATI Valenti, di convocare immediatamente l’Assemblea territoriale idrica, e di provvedere all’immediato annullamento delle delibere n. 1 del 16.02.2021 e n. 3 dell’8.06.2020. Si rispetti la legge. I corrispettivi tariffari del servizio idrico non possono mai essere retroattivi.