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Sciacca. Ordinanza Terreni Incolti: “Proprietari provvedano o saranno multati e ritenuti responsabili dei danni”


Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative e qualora i proprietari dei terreni non provvedano a eseguire la scerbatura e pulizia, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni che si dovessero verificare

Il sindaco Francesca Valenti ha emesso una nuova ordinanza sull’obbligo di manutenzione dei terreni privati incolti nel territorio comunale e delle aree adiacenti all’abitato, siepi, cunette e fossati di scolo che fiancheggiano le strade.

L’ordinanza, la n. 25 del 21 maggio 2018, modifica e sostituisce l’ordinanza n.21 del 17 maggio 2015.

Le condizioni di decoro, igiene e sicurezza pubblica dovranno essere mantenute durante l’intero arco dell’anno.

Il provvedimento ordina nel dettaglio:

1) ai proprietari, agli aventi diritto, agli affittuari, detentori e concessionari, ai conduttori di terreni o a qualsiasi titolo e qualunque sia la destinazione d’uso dei terreni incolti, di provvedere ai lavori di manutenzione e pulitura di dette aree costantemente in tutto l’arco dell’anno, sgombrando le stesse da erbe, rovi, da infestanti vari e da ogni tipo di materiale, assicurandone il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, e ottemperando agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 del Codice della Strada;

2) Ai proprietari, agli aventi diritto, agli affittuari, detentori e concessionari di terreni incolti, conduttori di terreni a qualsiasi titolo e qualunque sia la destinazione d’uso degli stessi, posti frontalmente alle strade comunali e vicinali e di fondi agricoli, in tutto il territorio del Comune di Sciacca di provvedere costantemente durante l’intero arco dell’anno alla manutenzione dei luoghi;

3) Sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l’ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente a evitare incendi e a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali; i reticolati dovranno essere realizzati a una distanza non inferiore a 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all’allontanamento del materiale di risulta, lasciando pulita la sede stradale e le cunette.

4) Provvedere alla rimozione, nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale, di alberi piantumati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere o detriti, pietrisco o fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;

5) Provvedere alla sistemazione e pulizia radicale dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche.  

Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative e altri provvedimenti. Qualora i proprietari o i possessori di terreni non provvedano a eseguire i lavori indicati nell’ordinanza, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni che si dovessero verificare per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.