⦿ Ultim'ora

Depositate Motivazioni sentenza Giudice Manuali: “Stato d’emergenza illegittimo, violati i diritti costituzionali”

“Con il susseguirsi, spesso in contrapposizione tra loro, di decreti legge e Dpcm si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare a incidere sul diritto al lavoro e a un’equa retribuzione con violazione dell’articolo 36 della Costituzione”

Queste le motivazioni, depositate due giorni fa, della sentenza pronunciata nel novembre scorso dalla giudice di Pisa Lina Manuali che ha assolto un cittadino dall’accusa di avere violato un Dpcm per essere uscito di casa durante la pandemia. Ma non è tutto, il magistrato inoltre afferma che la delibera datata 21 gennaio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri stabilì lo stato di emergenza era “illegittima” e di conseguenza, lo sono stati tutti i provvedimenti che ad essa si richiamavano e tutte le proroghe dello stato di emergenza successive.

Questi alcuni dei motivi per i quali la giudice Manuali ha assolto “perchè il fatto non sussiste” un cittadino dal reato di “inosservanza” dei provvedimenti dell’autorità “per avere violato il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o necessita”.

Non si tratta della prima sentenza che stabilisce l’illegittimità dei Dpcm – come riporta Il Tempo – ma è una delle più articolate e si spinge fino ad alludere, mettendole in dubbio dal punto di vista giuridico, alle limitazioni sul lavoro per chi non è in possesso del green pass.

Per il magistrato del Tribunale di Pisa, il concetto di “stato di emergenza” è stato distorto. Il punto di partenza è che “l’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra” e la “la situazione causata dal Covid non è giuridicamente assimilabile allo stato di guerra”.

La giudice evidenzia  che la dottrina in effetti ammette un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza” ma “la tutela di questi diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare la protezione di altri diritti di pari natura costituzionale” e comunque, se si stabilisce una gerarchia tra quale dei diritti costituzionali sia più importante in quel momento si deve farlo rispettando “i principi di legalità, riserva di legge, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità”. E questo, secondo la sentenza, il Governo non lo avrebbe fatto.

Inoltre c’è una legge del 2018, il cosiddetto “Codice della Protezione Civile”, che attribuisce la possibilità di istituire uno “statuto di emergenza” alla Presidenza del Consiglio ma solo nel caso di “calamità naturali”, che però è “una dimensione di crisi del tutto diversa dalla pandemia provocata da agenti virali”.

Infine per la giudice “manca qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.