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Legge & Diritto. Quarantena obbligatoria e acquisti on line, andiamoci “cauti”: i consigli per difendersi da truffe


Fare ottimi acquisti a distanza innalza l’autostima in tema di “affari” ma rischia di renderci complici di un comportamento illecito! Vediamo cosa dice il diritto

Si sa che tra le più frequenti tentazioni in tempo di quarantena, obbligatoria e non, oltre a quella di mostrare le proprie capacità culinarie, c’è anche quella di “fare affari” su internet, acquistando online e a distanza prodotti a prezzi notevolmente ribassati.

E così, dopo aver saputo che un nostro conoscente è riuscito ad acquistare un recente modello di smartphone a un prezzo davvero conveniente, decidiamo di acquistarlo anche noi e a quel basso prezzo. Dunque, procediamo all’acquisto, orgogliosi del risultato ottenuto.

Tuttavia, spesso non si tratta di esser bravi a fare acquisti, ma, al contrario, di aver fatto un incauto acquisto.

Ma vediamo di cosa stiamo parlando.

Parliamo del reato contravvenzionale di “incauto acquisto” o, per utilizzare le parole del codice penale, di “acquisto di cose di sospetta provenienza”, regolato dall’art. 712 c.p.  Esso è configurabile quando chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.

La norma è di indubbia chiarezza. Essa rende passibile di sanzione la condotta colposa di chi acquista o riceve a qualunque titolo un bene senza prima accertarsi della provenienza dello stesso.

La stessa pena, inoltre, si applica anche a chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza (art.712, comma secondo, c.p.).

Sulla configurazione del reato si è pronunciata la Cassazione, secondo la quale “non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Cass. pen., Sez. II, n. 51056/2016). Ciò vuol dire che la buona fede non esclude la configurabilità del reato e che dovete sempre chiedervi se l’acquisto che state perfezionando è realmente un affare o sta per mettervi nei guai.

Quali sono gli elementi che possono in qualche modo fondare il sospetto che il bene oggetto di acquisto sia di provenienza illecita?

Elementi che dovrebbero allarmare l’acquirente sono la qualità delle cose oggetto di acquisto o le condizioni con le quali il bene viene offerto o l’entità (spesso molto bassa) del prezzo. Non è necessario che sussistano tutti, ma è sufficiente la presenza anche solo di uno di essi per aver motivo di sospettare che si tratti di provenienza illecita.
Cosa bisogna fare dunque per non incorrere nel reato di incauto acquisto?

La prima cosa da verificare è l’identità del venditore. Bisogna dunque cercare tutte le informazioni che riguardano la società e la sede. Un metodo utile risulta essere anche quello di consultare le recensioni di altri utenti del web. Un altro elemento da verificare sempre è il prezzo, che, essendo spesso molto più basso rispetto a quello standard sul mercato, suggerisce che evidentemente è il caso di non fidarsi.

Qual è la sanzione prevista se si commette il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza?

L’incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p. è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro, salvo che la condotta illecita non renda configurabile il più grave reato di ricettazione.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo