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Sentenza Commissione tributaria regionale: “No a ganasce per gli automezzi di uso aziendale”


Non possono essere sottoposti a fermo amministrativo gli automezzi strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa

Lo ha stabilito la sentenza n. 2580/1/2018, della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, che ha dato ragione ad una società a cui era stato disposto il fermo amministrativo su tre mezzi, tra i quali un autocarro. A riportare la notizia è “Il Sole 24 Ore”.

Ma vediamo ciò che è successo. A seguito del mancato pagamento del carico scaduto e iscritto a ruolo per circa 80 mila euro, una Srl ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo su tre automezzi, tra i quali un autocarro. La società, nello specifico, ha lamentato che questi beni mobili registrati erano strumentali all’attività d’impresa e che esisteva una precedente ipoteca idonea a cautelare il credito vantato dall’amministrazione finanziaria. Al riguardo, l’agente della riscossione dava atto che il fermo era stato emesso sulla base di numerosi crediti fiscali recati da più cartelle di pagamento.

La Ctp di Palermo rigettava il ricorso e riteneva, tra l’altro, che l’importo a ruolo ben giustificava la notificazione della misura adottata. La società ha impugnato la sentenza, riproponendo l’eccezione secondo la quale gli automezzi aziendali non avrebbero potuto costituire oggetto di fermo amministrativo, poiché si trattava di beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.

La Ctr ha dunque accolto l’appello ritenendo che: tali beni risultavano iscritti nel “libro cespiti ammortizzabili”; poteva presumersi che gli stessi erano utilizzati nell’attività d’impresa; l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova valida circa la loro natura non strumentale.