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Legge & Diritto. Si può occupare un parcheggio con cose o persone? Ecco cosa dice la legge


Parcheggio occupato da cose o persone: se si occupa un posto auto con una sedia, scatta la sanzione amministrativa. Se l’occupazione è permanente, c’è reato

A tutti sarà capitato di girare e rigirare per la città alla ricerca di un parcheggio e trovarlo occupato da sedie, cassette della frutta vuote o altri oggetti allo scopo di riservarlo, impedendo agli automobilisti di parcheggiare. E’ una prassi molto frequente che, oltre a non avere nulla di etico, comporta conseguenze sul piano amministrativo e, talvolta, sul piano penale.

Per quanto riguarda il profilo amministrativo, l’articolo 20 del Codice della strada stabilisce molto chiaramente che “sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili” e che “sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”.

Dunque, alcune strade non possono essere occupate in nessun modo, come nel caso di autostrade o strade urbane ma a scorrimento veloce. Per quelle urbane o locali, invece, l’occupazione è possibile, solo qualora essa venga autorizzata dalle autorità competenti. E’ l’ipotesi di chi, ad esempio, posiziona sul suolo pubblico i tavolini del proprio ristorante, sulla base della concessione amministrativa ottenuta. Ne consegue che l’occupazione della strada con una sedia o con pali o vasi arbitrariamente posizionati o altri oggetti lede il codice della strada, perché è ovvio che ciò non avvenga senza alcuna autorizzazione in tal senso.

Tale violazione potrà essere rilevata dai vigili urbani e avrà come conseguenza l’applicazione della sanzione amministrativa che va da un minimo di 168,00 euro ad un massimo di 674,00.

Ma occupare la sede stradale per i propri scopi in alcune ipotesi può configurare anche reato ai sensi dell’art. 633 c.p. Questo dispone, infatti, che “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 a 1.032 euro”.

Perchè si integri reato, però, è necessario che la condotta realizzata possieda connotati più gravi. E dunque, non sarà sufficiente semplicemente posizionare una sedia o un altro oggetto sul manto stradale, ma occorre che colui che voglia riservare per sé il posto abbia la chiara intenzione e volontà di occupare il posto in modo stabile, come nel caso in cui sul posto vengano piantati i classici pali di metallo uniti da una catena che impedisca l’accesso.

E se a occupare il posto auto è una persona, come un parente o un amico che sostano lì per prenotare il parcheggio?

Premessa indispensabile: sui posti destinati al parcheggio dei mezzi non possono sostare i passanti a loro piacimento e per finalità differenti da quelle per cui lo spazio è stato adibito. Ad esempio, se un pedone dovesse intrattenersi in una conversazione con un amico all’interno delle strisce blu, impedendo il parcheggio di un’automobile, il vigile potrebbe imporgli di liberare l’area.

In questa ipotesi la “prenotazione” è da considerarsi lecita solo quando sia limitata allo stretto arco temporale per consentire all’auto la migliore posizione per invadere il parcheggio (tempo di manovra). Diverso sarebbe il caso di chi impieghi svariati minuti prima di arrivare (perché, magari, si trovi molto distante). Infatti, l’uso del suolo pubblico non deve impedirne il pari uso agli altri soggetti: in sostanza, non deve ledere gli interessi della collettività. In termini pratici, l’occupazione di un posto per un tempo superiore a quello necessario (in questo caso, in anticipo) priva la collettività di una risorsa pubblica che, invece, potrebbe essere indirizzata a soddisfare altre, e più urgenti, esigenze.

Una valutazione diversa sembra emergere dall’interpretazione data alla sentenza della Cassazione (n. 19075/2015), secondo la quale chi incarica altri di “tenere il posto” effettua una delega, che non deve essere necessariamente scritta (e, quindi, potrà essere verbale) e che può essere conferita a un soggetto che non possieda le stesse qualità del sostituito, come nell’ipotesi simile di chi chieda di fare la fila in suo nome ai fini di un’operazione prenotata allo sportello, per non perdere il turno.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.